IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010 - e, in  particolare,
l'articolo 21, recante delega al Governo  per  l'attuazione,  fra  le
altre, della direttiva 2009/38/CE,  relativa  al  comitato  aziendale
europeo, nonche' l'articolo 24  che,  nell'esercizio  delle  deleghe,
richiama l'applicazione, in quanto compatibili, degli articoli 1 e  2
della  legge  4  giugno  2010,  n.  96,  recante   disposizioni   per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010; 
  Vista la direttiva n.  2009/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  6  maggio  2009,  riguardante  l'istituzione  di  un
comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la
consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie (rifusione); 
  Vista la direttiva n. 94/45/CE  del  Consiglio,  del  22  settembre
1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di
una procedura per l'informazione e la  consultazione  dei  lavoratori
nelle imprese e nei gruppi  di  imprese  di  dimensioni  comunitarie,
abrogata dall'articolo 17 della direttiva n. 2009/38/CE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  aprile  2002,  n.  74,  recante
attuazione della direttiva del Consiglio del 22  settembre  1994,  n.
94/45/CE, relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o
di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori
nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie; 
  Visto l'avviso comune sottoscritto in data 12 aprile  2011  tra  le
parti sociali ai fini del recepimento della predetta direttiva, anche
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge  4  giugno
2010, n. 96; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 aprile 2012; 
  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 10 maggio 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 giugno 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente  decreto  legislativo  e'  inteso  a  migliorare  il
diritto all'informazione e alla consultazione  dei  lavoratori  nelle
imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 
  2.  E'  istituito  un  Comitato  aziendale  europeo   (di   seguito
denominato:  Cae)  o  una   procedura   per   l'informazione   e   la
consultazione dei lavoratori in ogni impresa o in ciascun  gruppo  di
imprese di dimensioni comunitarie in cui cio' sia  richiesto  secondo
la procedura prevista  dagli  articoli  5  e  seguenti,  al  fine  di
informare e consultare i lavoratori nei termini, con le  modalita'  e
con gli effetti  previsti  dal  presente  decreto.  Le  modalita'  di
informazione e consultazione sono  definite  e  attuate  in  modo  da
garantirne l'efficacia e consentire un processo decisionale  efficace
nell'impresa o nel gruppo di imprese. 
  3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, allorche' un gruppo  di
imprese di dimensioni comunitarie ai sensi dell'articolo 2, comma  1,
lettera d), comprenda una o piu' imprese  o  gruppi  di  imprese  che
hanno dimensioni comunitarie  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,
lettere b) o d), il Cae viene istituito a livello del  gruppo,  salvo
disposizioni contrarie degli accordi di cui all'articolo 9. 
  4. Fatto salvo un campo di applicazione piu' ampio in virtu'  degli
accordi di cui all'articolo 9, i poteri e le competenze dei Cae e  la
portata delle procedure per l'informazione  e  la  consultazione  dei
lavoratori, istituiti per realizzare l'obiettivo indicato  nel  comma
1, riguardano, nel caso  di  un'impresa  di  dimensioni  comunitarie,
tutti gli stabilimenti situati negli Stati membri e, nel caso  di  un
gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, tutte le imprese facenti
parte  del  gruppo,  ivi  situate,  secondo  le  definizioni  di  cui
all'articolo 2. 
  5. Il presente decreto non si applica al personale navigante  della
marina mercantile. 
  6. L'informazione e la consultazione dei  lavoratori  avvengono  al
livello pertinente di direzione  e  di  rappresentanza,  in  funzione
della questione trattata. A tale scopo la competenza  del  Cae  e  la
portata della procedura per l'informazione  e  la  consultazione  dei
lavoratori  disciplinata  dal  presente  decreto   legislativo   sono
limitate alle questioni transnazionali. 
  7. Sono considerate  questioni  transnazionali  quelle  riguardanti
l'impresa di  dimensioni  comunitarie  o  il  gruppo  di  imprese  di
dimensioni comunitarie nel loro complesso  o  almeno  due  imprese  o
stabilimenti dell'impresa o del gruppo ubicati in  due  Stati  membri
diversi. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo degli  articoli  21  e  24  della  legge  15
          dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee -  Legge  comunitaria  2010),  pubblicata
          nella Gazzetta  Ufficiale  2  gennaio  2012,  n.  1,  cosi'
          recita: 
              «Art. 21 (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle
          direttive  2009/38/CE,  relativa  al   comitato   aziendale
          europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in materia di lavoro  dei
          cittadini di paesi terzi). - 1. Il Governo e'  delegato  ad
          adottare, entro il  termine  di  tre  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le
          politiche  europee  e  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, di concerto con i Ministri degli  affari
          esteri, della giustizia, dell'economia e  delle  finanze  e
          dell'interno,  uno   o   piu'   decreti   legislativi   per
          l'attuazione  delle  direttive  2009/38/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  6  maggio  2009,  riguardante
          l'istituzione di un comitato aziendale  europeo  o  di  una
          procedura  per  l'informazione  e  la   consultazione   dei
          lavoratori  nelle  imprese  e  nei  gruppi  di  imprese  di
          dimensioni   comunitarie   (rifusione),   2009/50/CE    del
          Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso
          e soggiorno di  cittadini  di  paesi  terzi  che  intendano
          svolgere lavori altamente  qualificati,  e  2009/52/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che
          introduce  norme   minime   relative   a   sanzioni   e   a
          provvedimenti  nei  confronti  di  datori  di  lavoro   che
          impiegano cittadini di paesi  terzi  il  cui  soggiorno  e'
          irregolare.». 
              «Art. 24 (Disposizioni  finali).  -  1.  Nell'esercizio
          delle deleghe di cui alla presente legge si  applicano,  in
          quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno
          2010, n. 96. Gli schemi dei decreti legislativi sono sempre
          trasmessi alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica ai fini dell'acquisizione del  parere  da  parte
          delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  secondo   le
          procedure di cui all'art. 1 della medesima legge. 
              2. Il decreto legislativo di cui all'art. 7 e' adottato
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              La presente legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserita  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
          legge dello Stato.». 
              - Il testo degli articoli 1 e 2 della  legge  4  giugno
          2010, n. 96 (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee  -  Legge  comunitaria  2009),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 25  giugno  2010,  n.  146,  supplemento
          ordinario, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro  il  termine  di  recepimento  indicato  in
          ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e  B,  i
          decreti legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare
          attuazione  alle  medesime  direttive.  Per  le   direttive
          elencate  negli  allegati  A  e  B,  il  cui   termine   di
          recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei  tre  mesi
          successivi alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i  decreti
          legislativi di attuazione entro  tre  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della medesima legge.  Per  le  direttive
          elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 8 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono  prorogati  di  novanta
          giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi  integrativi  di  informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6.  I  decreti  legislativi,  relativi  alle  direttive
          elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.
          117, quinto comma, della  Costituzione,  nelle  materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee,  ogni  sei  mesi,  informa  altresi'  la
          Camera dei deputati e  il  Senato  della  Repubblica  sullo
          stato di attuazione delle direttive da parte delle  regioni
          e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
          secondo  modalita'  di  individuazione  delle   stesse   da
          definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B,
          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere. 
              Art. 2 (Principi e  criteri  direttivi  generali  della
          delega legislativa). - 1. Salvi gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni  di  cui  ai
          capi II e III, e  in  aggiunta  a  quelli  contenuti  nelle
          direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
          1 sono informati ai seguenti principi e  criteri  direttivi
          generali: 
              a)   le   amministrazioni   direttamente    interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
              b)  ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con   le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatti   salvi   i
          procedimenti  oggetto  di  semplificazione   amministrativa
          ovvero le materie oggetto di delegificazione; 
              c) al di fuori dei casi  previsti  dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledono o espongono a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongono  a
          pericolo  o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che recano un  danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati nei periodi  precedenti.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  nella
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Entro i limiti  di  pena  indicati  nella  presente
          lettera  sono  previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti   per
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
          materie  di  cui  all'art.   117,   quarto   comma,   della
          Costituzione, le sanzioni amministrative  sono  determinate
          dalle regioni; 
              d) eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti  le  norme  necessarie  per
          dare attuazione alle direttive, nei soli limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183; 
              e)   all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti direttive gia' attuate con legge o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
              f) nella predisposizione  dei  decreti  legislativi  si
          tiene conto delle eventuali modificazioni  delle  direttive
          comunitarie   comunque   intervenute   fino   al    momento
          dell'esercizio della delega; 
              g)  nella  predisposizione  dei  decreti   legislativi,
          relativi alle direttive elencate negli allegati A e  B,  si
          tiene conto delle esigenze di coordinamento  tra  le  norme
          previste nelle direttive medesime e quanto stabilito  dalla
          legislazione  vigente,  con  particolare  riferimento  alla
          normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per  la
          cui revisione e' assicurato il coinvolgimento  delle  parti
          sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali
          specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove  richiesto
          dalla complessita' della materia, di un parere delle stesse
          parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo; 
              h) quando si verificano sovrapposizioni  di  competenze
          tra amministrazioni diverse o comunque  sono  coinvolte  le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
          differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili; 
              i) quando non sono di ostacolo  i  diversi  termini  di
          recepimento, sono attuate con un unico decreto  legislativo
          le  direttive  che  riguardano  le  stesse  materie  o  che
          comunque   comportano   modifiche   degli    stessi    atti
          normativi.». 
              - La direttiva 2009/38/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          16 maggio 2009, n. L 122. 
              - La direttiva 94/45/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30
          settembre 1994, n. L 254. 
              -  Il  decreto  legislativo  2  aprile  2002,   n.   74
          (Attuazione della direttiva del Consiglio del 22  settembre
          1994, 94/45/CE, relativa  all'istituzione  di  un  comitato
          aziendale europeo o di una procedura per  l'informazione  e
          la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei  gruppi
          di imprese di dimensioni comunitarie) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2002, n. 96.